Il pubblico ministero italiano non è l’avvocato dell’accusa: per legge deve cercare anche le prove dell’innocenza
In questi giorni ho avuto modo di intervistare il consigliere del Consiglio superiore della magistratura Roberto Fontana, già procuratore a Piacenza, durante un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. Il confronto è stato utile per riportare il dibattito su un terreno spesso dimenticato: quello delle regole concrete che governano il sistema giudiziario italiano. Perché nel frattempo, sul territorio e sui giornali, il confronto pubblico sulla separazione delle carriere continua a muoversi tra slogan e semplificazioni. Durante un recente incontro del Comitato per il “Sì”, l’avvocato Gian Domenico Caiazza ha sostenuto che l’Italia sarebbe un’eccezione nel mondo democratico, arrivando a evocare paragoni con sistemi giudiziari di Paesi come Turchia e Romania.
Un modo per suggerire che chi difende l’attuale assetto della magistratura starebbe in qualche modo difendendo un modello vicino alle “democrature”. È una narrazione efficace sul piano comunicativo. Ma non regge a un’analisi seria del funzionamento del nostro sistema.

Il punto che spesso viene ignorato: cos’è il pubblico ministero italiano
Nel dibattito sulla separazione delle carriere si parla molto di organizzazione della magistratura e poco della figura centrale del processo penale: il pubblico ministero. In molti Paesi citati come modello il pm è una parte del processo, cioè l’equivalente dell’avvocato dell’accusa. Il suo compito è sostenere l’accusa davanti a un giudice terzo. In Italia il pubblico ministero è invece un magistrato a tutti gli effetti. E questo comporta un obbligo preciso stabilito dal codice di procedura penale: durante le indagini deve cercare non solo gli elementi di accusa, ma anche quelli a favore dell’indagato. Lo stabilisce l’articolo 358 del codice di procedura penale: il pubblico ministero deve compiere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini. Se emergono elementi che dimostrano l’innocenza, il pm non deve sostenere l’accusa a ogni costo.
Deve chiedere l’archiviazione. Questo non è un dettaglio tecnico. È il cuore del modello italiano.
Un dato che spiega il sistema: il 40% delle indagini si chiude con archiviazione
I numeri raccontano bene questa impostazione. Circa il 40% delle indagini preliminari in Italia si conclude con una richiesta di archiviazione da parte della procura. Significa che quasi una volta su due l’organo che conduce le indagini ritiene che non esistano elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio. È la dimostrazione concreta di una differenza fondamentale rispetto a molti sistemi accusatori puri: il pubblico ministero italiano non è strutturalmente orientato a portare il caso a processo, ma a verificare se esistono davvero le condizioni per farlo.
La separazione delle carriere cambierebbe questa natura
Quando si parla di separazione delle carriere si tende a presentarla come una semplice riforma organizzativa. In realtà potrebbe cambiare la natura stessa del pubblico ministero. Nei sistemi con carriere separate il pm è quasi sempre organizzato in forma gerarchica e collegato al potere esecutivo. In Francia e in Germania, ad esempio, i procuratori dipendono dal ministero della Giustizia. Questo non significa che quei sistemi siano meno democratici, ma evidenzia una differenza sostanziale: l’azione penale può essere orientata anche attraverso scelte politiche. In Italia invece vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale: se emergono elementi di reato il pubblico ministero deve procedere, indipendentemente da convenienze politiche o opportunità. Ma è pur vero che se per esempio vediamo il nuovo reato e le procedure annesse del “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne, in qualche modo la “politica” ha già detto al sistema giudiziario di allocare risorse tali su questi reati da farli viaggiare più spediti in termini reali. Quindi già oggi la politica può dire che certe cose sono più odiose di altre e vanno perseguite con una forza maggiore. Concetto che, tra l’altro, apre il fronte ad altre priorità
Il tema delle correnti e la scorciatoia del sorteggio
Nel dibattito pubblico viene spesso citato anche il problema delle correnti nella magistratura e il funzionamento del Csm. Da qui, giustificare una riforma costituzionale come la separazione delle carriere significa fare un salto logico. Seguendo lo stesso ragionamento dovremmo allora sciogliere i partiti politici ogni volta che emergono scandali di corruzione o collusioni criminali. Eppure nessuno lo propone seriamente.
La ragione è semplice: la rappresentanza riflette – o dovrebbe farlo il più possibile – ciò che esiste nella società. Questo vale per i partiti, per i sindacati, per le associazioni e anche per la magistratura. La democrazia è un sistema che funziona attraverso rappresentanza, voto e trasparenza. Proprio grazie a queste regole le degenerazioni emergono e possono essere corrette. Per questo l’idea di sostituire il voto con il sorteggio nella scelta dei membri del Csm appare più come una scorciatoia demagogica che come una soluzione.
Una scelta che riguarda l’equilibrio dei poteri
Il tema della separazione delle carriere non può essere ridotto a una battaglia tra corporazioni o a uno scontro tra magistrati e avvocati. Riguarda l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Il modello italiano può certamente essere migliorato. Ma prima di definirlo un’anomalia o addirittura accostarlo a sistemi autoritari bisognerebbe ricordare la sua caratteristica fondamentale: il pubblico ministero non è l’avvocato dell’accusa, ma un magistrato che ha il dovere di cercare la verità, anche quando questa porta all’innocenza dell’indagato.
Ed è proprio questo principio che oggi è al centro del confronto. E della mia convinta adesione al No al Referendum Costituzionale








